Benefici previsti dalla legge 104
La legge definisce in questo modo l’handicap (art. 3 comma 1): “minorazione fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
La legge definisce in questo modo l’handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3): “riduzione dell’autonomia personale, correlata all’età, che renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Il certificato di handicap grave è uno dei requisiti per accedere alla fruizione dei permessi lavorativi previsti dalla legge quadro. In particolare, l’art. 33 della legge, così come modificato dalla L. 53/2000, prevede:
- la lavoratrice madre, o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, possono astenersi dal lavoro in astensione facoltativa di cui alla legge 1204/71 fino al compimento del 3° anno di età del bambino, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
- in alternativa a quanto sopra, il lavoratore può chiedere 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino;
- successivamente al compimento del 3° anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, con minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado (a condizione che l’assistenza sia continuativa ed esclusiva), hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno;
- il genitore o il familiare lavoratore, pubblico o privato che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso;
- la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, dei permessi di cui ai punti 2 e 3; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso;
- le disposizioni prima elencate si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
A seconda della tipologia di disabilità variano i benefici fiscali concessi nonché la documentazione da presentare. Le tipologie di disabilità sono le seguenti:
a) disabili sensoriali (non vedenti e sordi)
possono godere delle agevolazioni (IVA + IRPEF + esenzione bollo auto); a partire dal 01/01/2008 la Provincia di Milano ha deliberato che anche per i veicoli intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali è possibile avvalersi dell’agevolazione della riduzione di 1/4 dell’IPT, ciò è possibile sole se l’acquirente del veicolo nuovo risiede nella Provincia di Milano o se l’acquirente del veicolo usato acquista da venditore risultante in provincia di Milano come da certificato di proprietà;
→ tra la documentazione da presentare necessita la certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta nonché (ai sensi della Circolare n. 72 del Ministero delle Finanze del 30 luglio 2001) anche gli ipovedenti gravi, o il sordomutismo rilasciata dalle Commissioni mediche Integrate c/o le ASST;
b) disabili psichici o mentali titolari di indennità di accompagnamento
possono godere delle agevolazioni fiscali sui veicoli (IVA + IRPEF + esenzione dal bollo auto + PRA) i disabili, di detta categoria, titolari di indennità di accompagnamento;
→ tra la documentazione da presentare necessita la certificazione attestante l’invalidità rilasciata dalle Commissioni mediche Integrate c/o le ASST da cui deve risultare la titolarità dell’indennità di accompagnamento nonché deve esser prodotto anche il verbale di accertamento di handicap grave, art. 3 comma 3, Legge 104/92 (N.B. deve esser biffata la quarta voce presente sul Mod. A del verbale handicap L. 104/92);
c) disabili motori con gravi difficoltà alla deambulazione o affetti da pluriamputazione
possono godere delle agevolazioni fiscali sui i veicoli (IVA + IRPEF + esenzione dal bollo auto + PRA) le persone con disabilità motoria che comporti una grave difficoltà di deambulazione o che derivi da una pluriamputazione; i disabili di detta categoria non devono obbligatoriamente adattare il veicolo per poter accedere alle agevolazioni di cui sopra;
→ tra la documentazione da presentare necessita il verbale di accertamento di handicap, rilasciato dalle Commissioni mediche Integrate c/o le ASST, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, art. 3 comma 3, Legge 104/92, derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione (N.B. deve esser biffata la quarta voce presente sul Mod. A del verbale handicap L. 104/92);
→ nei soli casi di amputazione di entrambi gli arti superiori è sufficiente il verbale della Commissione Mediche Integrate, non è infatti richiesto il verbale di accertamento di handicap (L. 104/92) dimostrante una condizione di gravità, art. 3 comma 3 (come da risoluzione n. 8 del 25/01/07 dell’Agenzie dell’Entrate).
d) disabili con ridotte o impedite capacità motorie
ai fini delle agevolazioni fiscali sui veicoli (auto ed in taluni casi motoveicolo – IVA + IRPEF + esenzione dal bollo auto + PRA) rientrano nella categoria dei disabili motori:
e) i disabili titolari di patenti speciali con ridotte o impedite capacità motorie con l’obbligo di utilizzare particolari dispositivi alla guida;
f) i disabili che abbiano richiesto la patente speciale e che sono in possesso di certificato di idoneità alla guida;
g) i disabili motori che per la natura della loro menomazione o perché minorenni non possono conseguire la patente di guida speciale e che quindi devono essere trasportati o accompagnati da terzi
Nel caso in cui la disabilità motoria non comporti una grave limitazione delle capacità di deambulare o non dipenda da una pluriamputazione (ovvero non ci si trovi dinanzi ad una situazione di handicap grave e la quarta voce del Mod. A del verbale L. 104/92 non è stata biffata), gli interessati o i familiari che li abbiano a carico fiscale, devono obbligatoriamente adattare il mezzo di trasporto quale condizione per accedere ai benefici fiscali, tra cui l’esenzione dal bollo auto;
→ tra la documentazione da presentare necessita il certificato della CML, qualora sia la postazione di guida ad essere adattata, o il verbale di accertamento di handicap, rilasciato dalle Commissioni mediche Integrate c/o le ASST, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap, art. 3, legge 104/92 (ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), con ridotte o impedite capacità motorie (N.B. deve esser biffata la terza voce presente sul Mod. A del verbale handicap L. 104/92), ovvero non necessita il riconoscimento dello stato di handicap grave.
Congedi parentali: la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa o, sebbene in vita, si trovino impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in quanto totalmente inabili, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di disabile riconosciuto portatore di handicap grave, può usufruire di congedo retribuito per un massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa. Il congedo straordinario retribuito può essere utilizzato anche per assistere il coniuge con disabilità grave, purché convivente con il beneficiario dei permessi.
Agevolazioni contributive: a decorrere dall’anno 2002 i sordi e gli invalidi per qualsiasi causa ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74%, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presse pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini al diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva (non quindi ai fini dell’ammontare della pensione); il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa.
Altre agevolazioni:
- dal 1° gennaio 2007 le detrazioni massime per il figlio portatore di handicap sono fissate in € 1.120,00 per i figli di età inferiore a tre anni e in € 1.020,00 per i figli di età superiore ai tre anni. Le detrazioni spettanti sono in funzione del reddito complessivo posseduto e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito.
- detrazione IRPEF del 36% IVA al 4% per l’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 1della legge. 449/97 e successive modifiche)
- interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (es. prestazioni rese dal medico generico, acquisti di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili
- detrazione IRPEF del 19% – sulla parte che eccede la franchigia di € 129,11 – sulle spese sanitarie specialistiche
- detrazione IRPEF del 19% per l’intero ammontare (senza togliere la franchigia di € 129,11) sulle spese sostenute per:
- trasporto in ambulanza del disabile
- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
- acquisto di arti artificiali per la deambulazionesussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa)i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, al sollevamento dei disabiliservizi di interpretariato dei sordi
- costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni; tuttavia non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% di cui all’art. 1 della Legge 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19% spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per le ristrutturazioni
- trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzina
- IVA agevolata al 4% per l’acquisto dei mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili; per i sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di menomazioni permanenti di natura motorio, visiva, uditiva o del linguaggio (apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche) e per conseguire una delle seguenti finalità:
a) facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione e alla cultura
b) assistere la riabilitazione
Per poter fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso della seguente documentazione:- verbale di riconoscimento dello stato di handicap (L. 104/92) attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) ed il carattere permanente della stessa;
- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASST di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione del soggetto beneficiario dell’agevolazione ed il sussidio tecnico e/o informatico.
- rimborsi delle spese sostenute per i soggiorni effettuati all’estero a scopo di cura (DPCM. 1° dicembre 2000)
- le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nella percentuale del 19% calcolabili su un ammontare di spesa non superiore a € 2.100,00, purché il reddito non sia superiore a € 40.000,00.
- la detrazione d’imposta per gli addetti all’assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (importo massimo di € 1.549,37).
- In favore dei non vedenti sono state introdotte le seguenti agevolazioni:
- detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute per l’acquisto del cane guida; la detrazione può essere calcolata su un importo massimo di € 18.075,99 (in questo limite rientrano anche le spese per l’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente)
- detrazione forfetaria di € 516,46 sulle spese sostenute per il mantenimento del cane guida
- aliquota agevolata al 4% sugli acquisti di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti (es. giornali, notiziari, quotidiani, periodici, libri)
- Se il beneficiario di una eredità o donazione è una persona portatrice di handicap, l’imposta sulle successioni e sulla donazione si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota che supera l’ammontare di € 1.500.000,00