Riconoscimento invalidità civile
La domanda di invalidità civile e il certificato medico vanno presentati in forma telematica direttamente all’INPS.
Definizione di invalido civile
L’art.2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite…, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di diciotto anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, sono considerati invalidi civili i soggetti ultrassessantacinquenni che si trovino nella situazione di difficoltà previste per i minorenni (art. 6 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509). Sono esclusi gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, nonché i ciechi civili e i sordi, per i quali provvedono altre leggi.
Grado di invalidità
Il grado di invalidità è determinato in base ad apposita Tabella approvata con Decreto del Ministro della Sanità 05 febbraio 1992.
La Legge considera diverse soglie di invalidità, in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici.
La soglia minima è quella di un terzo, che, come si è detto, è richiesta per la qualifica di invalido civile.
Con tale grado di invalidità si ha diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche.
La soglia del 46% è prevista per l’iscrizione nelle liste speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoro.
La soglia del 67% consente il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
Ai fini delle provvidenze economiche, invece, si richiede un grado di invalidità maggiore e cioè:
- di almeno il 74% per cento per il diritto all’assegno mensile in qualità di invalido parziale, fatti salvi i requisiti previsti dalla normativa (reddito …);
- del 100% per il diritto alla pensione di inabilità in qualità di invalido totale e, ove si tratti di soggetti non deambulanti e non autosufficienti, per il diritto all’indennità di accompagnamento.
Sono esenti dalle visite di controllo i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, ai sensi del DM 2 agosto 2007, fatti salvi i requisiti previsti dalla normativa (presenza agli atti di documentazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica o privata accreditata).
Tempi e modalità di visita, iter di riconoscimento
A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande per il riconoscimento dell’invalidità civile, l’attestazione di persona portatrice di handicap, di cieco civile, di sordo e disabilità vanno presentate all’INPS esclusivamente in via telematica previa compilazione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti.
Per l’avvio della pratica bisogna:
- rivolgersi ad un medico certificatore (medici di base, specialisti ospedaleri, ecc.…) che compilerà un certificato online, introduttivo alla domanda per il riconoscimento dello stato invalidante. Il Certificato medico ha una validità di 90 giorni;
- inoltrare la domanda online autonomamente o tramite gli Enti di Patronato o Associazioni di Categorie.
La data per l’effettuazione delle visite ordinarie sarà fissata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; qualora non fosse possibile fissare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa di indisponibilità di date, verrà in seguito comunicato l’appuntamento tramite le modalità sopra riportate. L’accertamento dell’invalidità per i soggetti con patologia oncologica viene effettuata entro 15 giorni dalla domanda dell’interessato ai sensi della Legge 9 Marzo 2006 N.80, con rilascio di verbale provvisorio e diritto immediato dei relativi benefici derivanti.
Il cittadino può farsi assistere, durante la visita, dal suo medico di fiducia.
In caso di assenza alla visita, il cittadino verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa;
Le richieste di accertamento domiciliare devono essere inoltrate sempre per via telematica e opportunamente documentate dal medico certificatore, in quanto possono avvenire solo quando esiste l’obiettiva e motivata impossibilità al trasporto, cioè “quando il paziente sia nelle condizioni di subire danno alla salute o dolore intenso o disagio grave e prolungato per il trasporto dal domicilio fino alla sede ordinaria di riunione della Commissione Medica Integrata”. Al momento dell’accertamento domiciliare è importante che la malattia sofferta dall’interessato sia opportunamente documentata con certificazione sanitaria specialistica predisposta in fotocopia per il ritiro. Gli accertamenti domiciliari, approvati dalla Commissione, verranno effettuati in rapporto alle date di presentazione delle domande. il cittadino sarà informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare;
L’INPS trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL.
La visita medica avverrà presso il Distretto socio – sanitario di appartenenza, da parte delle Commissioni mediche ASL, integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo.
La redazione del verbale informatico avviene contestualmente alla visita alla quale seguirà l’invio telematico del verbale all’INPS.
La validazione e la notifica del verbale è in carico all’INPS.
La fase concessoria nei casi di riconoscimento di un grado d’ invalidità civile uguale o superiore al 74% o di indennità di frequenza per minore non deambulante, cecità e sordità è in carico all’INPS.
Ogni cambio di residenza e/o domicilio con pratica in corso devono essere tempestivamente comunicate ad ASL /ASST (Distretto di riferimento) e INPS (numero verde 803164).
Nel caso di decesso (valutazione post mortem) del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, cieco civile o di sordo, le Commissioni Mediche Integrate, possono su formale domanda degli eredi che dovrà essere presentata avvalendosi della modulistica INPS scaricabile dal sito INPS (www.inps.it) procedere all’accertamento sanitario in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate in data antecedente al decesso, comprovanti in modo certo l’esistenza dell’infermità e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi e di un compiuto e motivato giudizio medico legale.
Per verifica stato della pratica, richiesta copia del verbale e ogni altra informazione è possibile:
- contattare il numero verde 803164, attivo 24 ore
- collegarsi al sito INPS: www.inps.it.
- recarsi agli sportelli INPS il Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle 8:30 alle 12:30
Benefici per invalidi civili
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito INPS: www.inps.it e contattare il numero verde INPS 803164, attivo 24 ore.
Accesso diretto a tutte le informazioni relative all’invalidita’ civile – inps
ASSISTENZA e INVALIDITA’ CIVILE
INVALIDI CIVILI: BENEFICI ECONOMICI
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CIECHI: prestazioni economiche
ISTANZA POSTMORTEM (Mod. AP71)
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