Benefici economici

Della rete di sostegno fanno parte le provvidenze economiche statali (pensione di invalidità, assegno di accompagnamento).

Invalidità civile

Premessa per poter usufruire dei presidi e per poter ottenere una rendita che permetta di sostenere le spese dell’assistenza domiciliare è la domanda di invalidità civile. Essa va presentata all’INPS corredata da certificato del medico di medicina generale.

L’invalido civile è colui che per menomazioni congenite o acquisite, fisiche o psichiche, abbia subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo. Però, per gli invalidi civili minorenni o ultrasessantacinquenni, il riconoscimento dell’invalidità civile non si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, ma sulla persistente difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. La definizione di invalido civile implica un concetto generale e non specifico, nel senso che rientrano nella nozione di invalidità civile tutte le menomazioni di cui un persona può essere portatrice. L’invalidità civile è espressa in percentuale della riduzione della capacità lavorativa; la percentuale minima prevista dalla legge è quella di un terzo (33%), necessaria per ottenere il riconoscimento della qualifica di invalido civile.

Provvidenze economiche per gli invalidi civili:

Indennità mensile di frequenza:

  • È concessa a tutti gli invalidi civili di età inferiore ai 18 anni all’unica condizione di frequentare centri di riabilitazione e/o scuole di reinserimento sociale. L’assegno viene erogato solo per i periodi di frequenza.

Pensione di inabilità:

  • È concessa agli invalidi civili TOTALI (100%) di età superiore ai 18 e inferiore ai 65 anni. Al 65° anno + 3 mesi si trasforma in Assegno sociale.

Assegno mensile

  • È concessa agli invalidi civili PARZIALI (>74%) di età superiore ai 18 e inferiore ai 65 anni; incollocati e disponibili ad essere avviati al lavoro. Al 65° anno + 3 mesi si trasforma in Assegno sociale.

Indennità di accompagnamento

  • Viene riconosciuta agli invalidi civili riconosciuti incapaci di svolgere gli atti quotidiani della vita o di deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di qualcuno.

N.B.: La condizione di invalido civile non genera automaticamente il diritto all’indennità economica: tale diritto è riconosciuto quando le capacità del soggetto sono ridimensionate a meno di un terzo in modo permanente

La tutela dell’invalido civile trova il suo fondamento nel dovere di solidarietà sancito dalla Costituzione, la quale obbliga lo Stato ad assicurare ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all’ assistenza sociale.

Requisiti:

  • riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%)
  • riconoscimento dell’impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • riconoscimento dell’impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Procedura:

  • La domanda per richiedere l’invalidità (e/o l’accompagno) e i benefici della legge 104, viene fatta dal Medico di Medicina Generale su richiesta dell’interessato/familiare per via telematica direttamente all’INPS;
  • Il medico rilascia al richiedente il certificato medico introduttivo con dati anagrafici, codice fiscale con le patologie e la diagnosi;
  • il richiedente può:
    • recarsi ad un CAAF, patronato presentando la ricevuta e il certificato rilasciato dal medico per l’invio ad INPS. una volta invitata alla domanda il CAAF/patronato rilascia una ricevuta con il numero di protocollo
    • accesso autonomo sul sito INPS con credenziali per inserimento della domanda
  • una volta completato l’iter, è necessario attendere l’appuntamento per la visita in Commissione

L’esito della visita verrà comunicato per posta dall’INPS al richiedente.

Nel caso in cui dal riconoscimento di invalidità derivi in beneficio economico, l’INPS invia una modulistica al richiedente che la compilerà e la rinvierà alla stessa INPS.
L’assegno di accompagno è una quota fissa e non produce reddito ai sensi della dichiarazione dei redditi. L’entità della pensione di invalidità dipende invece da quanto già percepito e sarà elargita secondo tabelle specifiche